(…)
La normalità talvolta desta interesse, scalpore e persino
indignazione. Si parla ancora una volta di tasse, uno dei temi più
dibattuti e controversi della storia della Repubblica italiana, in un
avvenimento che alcuni hanno già definito storico: la quinta sezione
civile della Suprema Corte di Cassazione, il 20 maggio scorso, ha
riconosciuto legittima la richiesta di pagamento dell’ICI dal 2004
al 2009 da parte di due istituti scolastici religiosi al comune di
Livorno, condannandoli al pagamento degli arretrati di circa 420.000
euro.
Per la prima volta in Italia due sentenze della Cassazione intervengono a chiarire definitivamente la questione a lungo dibattuta, nonostante la Corte fosse già intervenuta più volte con svariate sentenze (n. 5485 del 2008, n. 27165 del 2011, n. 4502 del 2012), dichiarando nella n.16612 del 2008 che «per integrare il fine di lucro è sufficiente l’idoneità, almeno tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio; né ad escludere tale finalità è sufficiente la qualità di congregazione religiosa dell’ente».
Le imposte vengono quindi applicate agli immobili, e non al progetto educativo. Nessuno vieta alle istituzioni religiose o ad altri enti di aprire e gestire scuole paritarie di ogni ordine e grado, ma la Cassazione ricorda che il fatto stesso di pagare una retta assoggetta gli istituti a una attività di carattere commerciale, «senza che a ciò osti la gestione in perdita», ribadendo anche che l'esenzione è «limitata all'ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione e di culto». La Chiesa Cattolica non svolge in questo caso attività in forma gratuita, ma offre un servizio a pagamento, nulla di più evidente.
Per la prima volta in Italia due sentenze della Cassazione intervengono a chiarire definitivamente la questione a lungo dibattuta, nonostante la Corte fosse già intervenuta più volte con svariate sentenze (n. 5485 del 2008, n. 27165 del 2011, n. 4502 del 2012), dichiarando nella n.16612 del 2008 che «per integrare il fine di lucro è sufficiente l’idoneità, almeno tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio; né ad escludere tale finalità è sufficiente la qualità di congregazione religiosa dell’ente».
Le imposte vengono quindi applicate agli immobili, e non al progetto educativo. Nessuno vieta alle istituzioni religiose o ad altri enti di aprire e gestire scuole paritarie di ogni ordine e grado, ma la Cassazione ricorda che il fatto stesso di pagare una retta assoggetta gli istituti a una attività di carattere commerciale, «senza che a ciò osti la gestione in perdita», ribadendo anche che l'esenzione è «limitata all'ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione e di culto». La Chiesa Cattolica non svolge in questo caso attività in forma gratuita, ma offre un servizio a pagamento, nulla di più evidente.
Tobia
Invernizzi su Micromega, 28
luglio 2015
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