Le colonie
feline sono considerate patrimonio pubblico e l’orientamento giurisprudenziale
prevalente ne tutela l’incolumità “Il legislatore ha ritenuto che i gatti,
animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio
(radunandosi spesso in gruppi denominati “colonie feline”), pur vivendo in
libertà, sono stanziali e frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o
privato, creandosi così un loro “habitat” ovvero quel territorio o porzione di
esso, pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale vivono
stabilmente. Nessuna norma di legge, né statale né regionale, proibisce di
alimentare gatti randagi nel loro habitat cioè nei luoghi pubblici e privati in
cui trovano rifugio. Secondo detta normativa i gatti che stazionano e/o vengono
alimentati nelle zone condominiali non possono essere allontanati o catturati
per nessun motivo, a meno che non si tratti di interventi sanitari o di
soccorso motivati (Legge 261/91).”
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