I gatti sono
animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio.
La
territorialità (già sancita dalla Legge 281/91) è una caratteristica etologica
del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie
felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le sue
funzione vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).
Con
riferimento alla tutela dei gatti che vivono in libertà, la
Legge
n. 281/91 – Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo, all’art. 2 stabilisce, fra le altre cose, che:
E’ vietato a chiunque maltrattare i gatti
che vivono in liberta’.
E’ vietato allontanarli dai luoghi nei quali trovano abitualmente
rifugio, cibo e protezione
I gatti che vivono in liberta’ sono sterilizzati dall’autorita’
sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
I gatti in liberta’ possono essere soppressi
soltanto se gravemente malati o incurabili.
Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le
unita’ sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in
liberta’, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza
(Legge
281/91)
- Chiunque, per crudeltà o senza
necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi
a due anni
(art.
544-bis codice penale)
- Il loro maltrattamento è
perseguito penalmente anche con la reclusione da tre mesi a 18 mesi o la multa
da 5.000 a
30.000 Euro
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