venerdì 14 marzo 2014

Colonie feline


LA TUTELA DELLE COLONIE FELINE


La Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell’UNESCO a Parigi e la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconoscono alle specie animali non umane diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio.
La territorialità (già sancita dalla Legge 281/91) è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le sue funzione vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).
Con riferimento alla tutela dei gatti che vivono in libertà, la Legge n. 281/91 – Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, all’art. 2 stabilisce, fra le altre cose, che:

E’ vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in liberta’.
E’ vietato allontanarli dai luoghi nei quali trovano abitualmente rifugio, cibo e protezione
I gatti che vivono in liberta’ sono sterilizzati dall’autorita’ sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
I gatti in liberta’ possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le unita’ sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in liberta’, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza

(Legge 281/91)
- Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a due anni
(art. 544-bis codice penale)
- Il loro maltrattamento è perseguito penalmente anche con la reclusione da tre mesi a 18 mesi o la multa da 5.000 a 30.000 Euro
(art. 544-ter codice penale) 



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