giovedì 29 giugno 2017

Italia Italia / 2






Lo prevede il nuovo articolo 162-ter del codice penale, con l'obiettivo di favorire la chiusura stragiudiziale di alcuni processi, con ristoro della vittima.
Ed è proprio per tale ragione che tale causa di estinzione ha un'operatività limitata ai reati perseguibili a querela soggetta a remissione e, quindi, anche allo stalking.

Somma non accettata:

Peraltro, la norma non subordina l'efficacia della condotta riparatoria all'accettazione dell'offerta da parte della vittima: è infatti sufficiente anche la sola offerta reale di una somma che, al di là di ciò che pensa la persona offesa dal reato, è dal giudice reputata congrua.







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